Norme di comportamento

Premessa

  • Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
  • per “club” si intende l’organizzatore dell’Evento;
  • per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club dilettantistico, che ha luogo nello stadio.

Norme generali di comportamento

Accesso e permanenza nello stadio

  1. L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)
  2. L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
  3. Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L. 4 marzo 2007 n. 41 art. 1)
  4. L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
  5. L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.)
  6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
  7. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
  8. L’Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all’interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

Annullamento – Spostamento dell’evento

  1. Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
  2. In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

Divieti

È severamente vietato:

  1. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.)
  2. la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
  3. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
  4. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07 Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive)
  5. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
  6. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L. 401/89 6 bis comma 2)
  7. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art. 1 quinquies L. 88 24 aprile 2003)
  8. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui ai reati indicati nell’art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.

Avvertenze e disposizioni di legge

  1. Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
    • ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    • effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
    • lanciare oggetti;
    • incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
  2. Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.
  3. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all’uscita di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalla LND.